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ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori Contabili sono eletti dall’Assemblea nel numero di tre titolari e due supplenti.

Il Collegio dura in carica un triennio ed elegge nel suo seno un Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso.

I Revisori:

a) controllano la regolarità della gestione amministrativa;

b) compilano la propria relazione ai bilanci;

c) partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.



 
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