ART.
12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori Contabili sono eletti dall’Assemblea nel
numero di tre titolari e due supplenti.
Il Collegio dura in carica un triennio ed elegge nel suo seno
un Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso.
I Revisori:
a) controllano la regolarità della gestione amministrativa;
b) compilano la propria relazione ai bilanci;
c) partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
ed alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
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