ART.9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1 L’Associazione e’ amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri,
compreso il Presidente, con un minimo di due membri per ogni
settore di attività; vengono eletti dall’Assemblea
ogni due anni e durano in carica fino a che non siano eletti
i loro successori.
2 L’assemblea procede alla
nomina dei componenti il Consiglio, votando nell’ambito
di una lista di candidati, redatta con le indicazioni formulate
dai Soci Ordinari aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali
e’ data facoltà di segnalare un solo candidato.
3 L’Assemblea nomina:
a) il Presidente
b) due Vicepresidenti (uno per ogni settore di attività)
c) i Consiglieri
4 Se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più
Consiglieri, essi verranno sostituiti dai nuovi Consiglieri,
nominati nella prima Assemblea successiva.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario
l’intero Consiglio ed il Presidente, il VicePresidente
o un Consigliere rimasto in carica deve convocare l’Assemblea
per le nuove nomine.
5 Il Consiglio è convocato
dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta
egli lo ritenga più opportuno o ne sia richiesto da
almeno un terzo dei membri del Consiglio.
6 Il Consiglio viene convocato mediante
telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero raccomandata
con avviso di ricevimento, con almeno 48 ore di anticipo.
7 Il Consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
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