Nome:
Cognome:
Email:
 
 

ART.9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1
L’Associazione e’ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, con un minimo di due membri per ogni settore di attività; vengono eletti dall’Assemblea ogni due anni e durano in carica fino a che non siano eletti i loro successori.

2 L’assemblea procede alla nomina dei componenti il Consiglio, votando nell’ambito di una lista di candidati, redatta con le indicazioni formulate dai Soci Ordinari aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali e’ data facoltà di segnalare un solo candidato.

3 L’Assemblea nomina:

a) il Presidente

b) due Vicepresidenti (uno per ogni settore di attività)

c) i Consiglieri

4 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti dai nuovi Consiglieri, nominati nella prima Assemblea successiva.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed il Presidente, il VicePresidente o un Consigliere rimasto in carica deve convocare l’Assemblea per le nuove nomine.

5 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta egli lo ritenga più opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

6 Il Consiglio viene convocato mediante telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 48 ore di anticipo.

7 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

 
torna indietro   vai avanti  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ credits