ART.
10 COMITATO ESECUTIVO
1 - Il Comitato Esecutivo è
composto da:
a) il Presidente,
b) i due Vicepresidenti,
Dura in carica tre anni come il Consiglio.
2 - Il Comitato si riunisce tutte
le volte che sono ritenute necessarie, su iniziativa del Presidente.
3 - Il Comitato Esecutivo:
a) assiste il Presidente nella gestione dell’ordinaria
amministrazione;
b) formula il proprio parere circa l’ammissione di nuovi
Associati ed il loro inquadramento nei settori di specializzazione,
e lo trasmette al Consiglio;
c) nomina comitati di lavoro ad hoc in relazione a specifiche
esigenze;
d) può deliberare, in caso d’urgenza, su materie
di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo,
alla prima riunione successiva.
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