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ART. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1 Il Presidente e’ nominato dall’Assemblea e dura in carica quanto
il Consiglio stesso.

2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente :

a) convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; può richiedere il parere del Collegio dei Probiviri su questioni
di carattere giuridico;

b) mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, e con le personalità interessate ai problemi dei due settori nei quali si articola l’Associazione.

3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente,
le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei Vicepresidenti.


 
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