ART.
11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
1 Il Presidente e’ nominato
dall’Assemblea e dura in carica quanto
il Consiglio stesso.
2 Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell’Associazione e la facoltà di agire
e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle
liti.
Il Presidente :
a) convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato Esecutivo; può richiedere il parere
del Collegio dei Probiviri su questioni
di carattere giuridico;
b) mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, e con
le personalità interessate ai problemi dei due settori
nei quali si articola l’Associazione.
3 In caso di assenza o di impedimento
temporaneo del Presidente,
le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei
Vicepresidenti.
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