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ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri, nel numero di tre membri effettivi e due supplenti, sono eletti dall’Assemblea fra i Rappresentanti degli Associati che non rivestano altre
cariche sociali.

Il Collegio dura in carica un triennio ed elegge nel suo seno un Presidente,
al quale spetta di convocare il Collegio stesso.
Le deliberazioni, prese a maggioranza con la presenza obbligatoria
di tre membri effettivi o supplenti, debbono essere verbalizzate e motivate.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

a) vigilare sulla corretta osservanza delle regole associative;

b) deliberare sui ricorsi contro:

- il mancato accoglimento delle domande di associazione,
- le decisioni del Consiglio in materia di attribuzione ai settori di specializzazione,
- i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio in osservanza dello Statuto;

c) dirimere in genere ogni controversia fra gli Organi dell’Associazione, tra questi
e gli Associati e fra gli Associati stessi in relazione ai patti associativi.



 
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