ART.
15 SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE
1 L’Associazione potrà
essere sciolta, su proposta di tanti Soci che rappresentino
almeno la metà più uno dei voti complessivi
degli iscritti all’Associazione, e con deliberazione
presa con la maggioranza di quattro quinti dei voti stessi.
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Le attività residue patrimoniali verranno devolute
a favore di altra Associazione con finalità analoghe
o aventi fini di pubblica utilità.
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