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ART. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE


1 L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi degli iscritti all’Associazione, e con deliberazione presa con la maggioranza di quattro quinti dei voti stessi.
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Le attività residue patrimoniali verranno devolute a favore di altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.


 
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