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ART.4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1 - Ciascun Socio di cui all'articolo 3 č tenuto a versare all'Associazione, al momento in cui entra a farne parte, la quota di contributo annuo calcolata in proporzione ai mesi residui dell'anno solare incluso quello di ammissione.
2 - Il Consiglio stabilisce annualmente la quota associativa per i Soci e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea.
3 - Il contributo annuo per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e c) viene fissata in:
a) L'intera quota per i soggetti con un numero di dipendenti compreso tra sei e quindici;
b) La quota ridotta del 50% per i soggetti con massimo cinque dipendenti ed inoltre per tutte le imprese di nuova costituzione per i loro primi due anni di attivitā;
c) La quota raddoppiata per i soggetti con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 250;
d) La quota triplicata per i soggetti con un numero di dipendenti superiore a 250.
4 - La quota associativa deve essere versata all'Associazione in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'esercizio a cui la quota si riferisce.
5 – I nuovi Soci sono tenuti a versare la quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ammissione all'interessato.
6 - Il Consiglio potrā, in ogni caso, prevedere eventuali contributi straordinari per spese eccedenti le previsioni e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea.
L'entitā di tali contributi sarā ripartita fra tutti i Soci in proporzione ai contributi ordinari cui questi sono tenuti e saranno dagli stessi dovuti entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo ovvero nel minor termine stabilito dall'Assemblea.
7 - I contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.


 
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