ART.6
DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DALL’ASSOCIAZIONE
1 La qualità di Socio si perde per:
a) sopravvenuta mancanza totale o parziale dei requisiti richiesti
per l'ammissione ;
b) esclusione deliberata dal Consiglio in caso di:
- inadempienza nel versamento dei contributi associativi;
- inadempimento degli obblighi posti a carico dei Soci a norma
dell’art. 5,
- altre gravi e motivate ragioni.
2 Al Socio è riservata la facoltà
di recedere dall’Associazione, dandone comunicazione
al Consiglio a mezzo lettera raccomandata.
3 – Il recesso ha effetto nei limiti
di cui all’articolo 3, comma 3; la decadenza o l’esclusione
hanno effetto immediato.
4 – In ogni caso il recesso, la decadenza
e l’esclusione non danno diritto alla restituzione della
quota di fondo comune e dei contributi versati, né
all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in
cui è comunicato il recesso, o si verifica la decadenza
o l’esclusione.
5 – La decadenza è pronunciata
dal Consiglio. L’esclusione dei Soci può essere
deliberata previa diffida e dopo aver convocato ed ascoltato
il rappresentante legale del Socio medesimo nella prima riunione
di consiglio successiva alla contestazione dell’inadempimento
e trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida.
6 Avverso la delibera del Consiglio che
dispone l’esclusione dall’Associazione è
ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, al Collegio
dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
7 Dei provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione
sarà data notizia a tutti i Soci.
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