Nome:
Cognome:
Email:
 
 

ART.6 DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DALL’ASSOCIAZIONE

1 La qualità di Socio si perde per:
a) sopravvenuta mancanza totale o parziale dei requisiti richiesti per l'ammissione ;

b) esclusione deliberata dal Consiglio in caso di:
- inadempienza nel versamento dei contributi associativi;
- inadempimento degli obblighi posti a carico dei Soci a norma dell’art. 5,
- altre gravi e motivate ragioni.

2 Al Socio è riservata la facoltà di recedere dall’Associazione, dandone comunicazione al Consiglio a mezzo lettera raccomandata.

3 – Il recesso ha effetto nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3; la decadenza o l’esclusione hanno effetto immediato.

4 – In ogni caso il recesso, la decadenza e l’esclusione non danno diritto alla restituzione della quota di fondo comune e dei contributi versati, né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in cui è comunicato il recesso, o si verifica la decadenza o l’esclusione.

5 – La decadenza è pronunciata dal Consiglio. L’esclusione dei Soci può essere deliberata previa diffida e dopo aver convocato ed ascoltato il rappresentante legale del Socio medesimo nella prima riunione di consiglio successiva alla contestazione dell’inadempimento e trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida.

6 Avverso la delibera del Consiglio che dispone l’esclusione dall’Associazione è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

7 Dei provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione sarà data notizia a tutti i Soci.


 
torna indietro  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
+ credits