ART.9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1 - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, vengono eletti dall'Assemblea ogni tre anni e durano in carica fino a che non siano eletti i loro successori. Le micro imprese hanno diritto ad essere rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno da un rappresentante.
2 - L'assemblea procede alla nomina dei componenti il Consiglio, votando nell'ambito di una lista di candidati, redatta con le indicazioni formulate dai Soci aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali e' data facoltà di segnalare un solo candidato.
3 - L’Assemblea nomina:
a) il Presidente
b) due Vicepresidenti
c) i Consiglieri
4 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti dai nuovi Consiglieri, nominati nella prima Assemblea successiva.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio ed il Presidente, il Vicepresidente o un Consigliere rimasto in carica deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga più opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio.
6 - Il Consiglio viene convocato mediante
telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero raccomandata
con avviso di ricevimento, con almeno 48 ore di anticipo.
7 - Il Consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
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